Con la presente ricordiamo che la normativa citata in oggetto ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA, introducendo l’art. 17-ter: secondo tale nuovo provvedimento, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dei medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.